Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittimato solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e a prescindere dalla eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale. (TAR Lazio, sez. III bis, 23 febbraio 2016, n. 2468).