In Italia era obbligatorio, fino al 2014, inserire in etichetta la sede dello stabilimento di produzione dell’alimento. A seguito dell’introduzione del Regolamento Europeo 1169/2011 tale obbligo è venuto meno causando molti malcontenti nel nostro paese.
Il regolamento in questione, sebbene avesse come scopo di fornire informazioni dettagliate ai consumatori, aveva eliminato tale obbligo anche in Italia, obbligo reintrodotto dal D.Lgs. n. 145 del 15 settembre 2017. Più nel dettaglio il decreto delegato riguarda l’indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività.
Alla mancata indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento sono collegate diverse sanzioni amministrative, salvo che il fatto non costituisca reato. In particolare è prevista una sanzione da € 2.000, ad € 15.000,00 per chiunque, essendovi tenuto per legge, non riporta sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta, o sui documenti commerciali, l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati; è prevista la medesima sanzione nel caso in cui l’azienda disponga di diversi stabilimenti e non indichi quale sia lo stabilimento effettivo di produzione o confezionamento.
Inoltre, disgiuntamente e congiuntamente, è prevista una sanzione da € 1.000,00 ad € 8.000,00 per chi non riporta in etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento UE n. 1169/2011.
Il decreto troverà applicazione a partire dal centottantesimo giorno dalla sua approvazione, avvenuta lo scorso 7 ottobre. Tale periodo, commenta il Ministro Martina, permetterà di smaltire i prodotti già immessi in commercio e le etichette già stampate, così da non gravare economicamente su quei produttori che si siano attenuti alle indicazioni fornite dal regolamento europeo.
Il decreto in commento contiene, inoltre, una clausola di mutuo riconoscimento per alcuni casi tassativamente elencati: in primis la novella non sarà applicata per quei prodotti alimentari preimballati in conformità alle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011; non troverà applicazione neanche per quei prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, né per i prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Per quanto riguarda la situazione italiana, la mancata previsione dell’indicazione obbligatoria dello stabilimento aveva fatto storcere il naso a tanti al punto da lanciare una petizione online sul noto sito Change.org per la sua reintroduzione. Tale novità premierà sicuramente il Made in Italy a discapito di quegli imprenditori italiani che hanno decentrato la produzione all’estero.
Per avere contezza della portata di tale decreto dovremo, in ogni caso, aspettare la primavera.