Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4711 del 15 novembre 2016 aveva statuito che non servono permessi edilizi per realizzare le pergotende se sono aperte da più lati e realizzate con una copertura in gran parte assicurata da tende amovibili, una struttura così composta, infatti, non costituisce un volume urbanistico e deve essere considerata al pari di una veranda.

A distanza di pochi mesi, i Giudici di Palazzo Spada sono tornati ad occuparsi della materia che, sempre più spesso, genera un diffuso contenzioso, con la sentenza n. 306 del 25 gennaio 2017.

In particolare, il Consiglio di Stato è chiamato ad esaminare il caso in cui la P.A. aveva disposto la demolizione di un pergolato con teli plastificati poiché privo del titolo abilitativo.

Il Collegio, preliminarmente, fornisce una dettagliata disamina dei vari tipi di opere realizzabili evidenziandone le differenze tra i vari tipi.

Innanzitutto, si parla del pergolato che rappresenta una struttura eseguita per adornare e ombreggiare giardini e terrazze e consiste “in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad un’altezza tale da consentire il passaggio delle persone”. Il pergolato, pertanto, “è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi”. Tuttavia, qualora il pergolato viene coperto nella parte superiore da una struttura non facilmente amovibile di qualunque materiale, la struttura è sottoposta alle norme disciplinanti la realizzazione delle tettoie.

Il gazebo, invece, viene definito come “una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili”. I parametri per realizzare un gazebo senza i titoli abilitativi sono: deve trattarsi di una struttura di modeste dimensioni rispetto alla superficie totale dell’immobile cui accede; non deve essere ancorata al pavimento dell’area, ma solo materialmente insistente sul medesimo; non deve realizzare una volumetria. Diversamente argomentando, i parametri per realizzare un gazebo solo con il permesso di costruire sono: modifica dello stato dei luoghi; trasformazione urbanistica non atta a garantire il soddisfacimento di esigenze non temporanee (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20.06.2011, n. 3683); carattere non di assoluta temporaneità e precarietà (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 06.05.2005, n. 172); forte impatto visivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30.07.2012, n. 4318); notevoli dimensioni (T.A.R. Basilicata, sez. I, 13.05. 2011, n. 308).

Altro manufatto è la veranda che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, è stata definita come “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”. La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, “è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire”.

Infine vi è la pergotenda, tale struttura è destinata “a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie”. Pertanto, l’utilizzazione delle pergotende non è temporanea e si caratterizza come un elemento per la migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Come già illustrato in precedenza (cfr. http://www.avvocatopitruzzella.it/pagine/122-pergotende–cosa-sono-e-quali-permessi-servono.asp9), il giudice amministrativo ha ritenuto che le pergotende “tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo”. Ciò in quanto l’opera non è costituita dalla struttura in sé ma dalla tenda quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Dopo questa disamina, il Consiglio di Stato ritiene che le opere realizzate rientrino nella fattispecie della pergotenda in quanto si tratta di una “copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale”. A giudizio del Collegio la struttura contestata è priva di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza atte a connotarle come componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. Le opere, difatti, consistono in teli e tende in materiale plastico facilmente amovibili che aderiscono alla struttura di sostegno. Per tali ragioni il Cosngilio di Stato ha annullato il provvedimento della P.A.