Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1991 del 17 maggio 2016 ha escluso l’equipollenza tra il diploma di infermiera volontaria della CRI il il diploma di OSS specializzato in quanto le infermiere volontarie costituiscono un Corpo ausiliario delle Forze Armate, disciplinato dall’Ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.).
Il codice disciplina, esclusivamente, l’organizzazione, le funzioni e l’attività della difesa, della sicurezza militare e delle Forze Armate.
L’art. 1737 del Codice dell’Ordinamento militare prevede che “il personale in possesso del diploma, equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell’ambito dei servizi resi, nell’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica”.
La menzionata norma è chiara nel prevedere che l’equivalenza opera esclusivamente nell’ambito dei servizi e dei compiti propri delle Forze Armate e della Croce Rossa Italiana, escludendo qualsiasi equivalenza al di fuori di quel settore.