La quinta sezione del TAR Campania – Napoli, con la sentenza n. 2981 del 10 giugno 2016 ha chiarito che il rapporto convenzionale tra il medico di medicina generale e il SSN non può ritenersi risolto immediatamente per effetto della semplice comunicazione delle dimissioni.
Ed infatti, l’art. 19, comma 1, lett. c) dell’A.C.N. di Medicina generale dispone testualmente che “1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:…… c) per recesso del medico da comunicare all’Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi”.
Il servizio svolto dai titolari di incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale costituisce servizio pubblico che deve essere assicurato senza soluzione di continuità agli utenti. Ne consegue che al preavviso previsto dalla disposizione contrattuale non può essere attribuita una valenza meramente economica (in relazione all’obbligo di corrispondere l’indennità di mancato preavviso), in quanto la sua previsione ha l’evidente finalità di consentire all’amministrazione sanitaria di poter adottare medio tempore gli atti organizzativi necessari per evitare disfunzioni e/o interruzioni nella erogazione del servizio sanitario, rispetto alla quale l’interesse del medico ricorrente ha carattere necessariamente recessivo.