I genitori di due bambini di età prescolare impugnano innanzi al TAR Friuli Venezia – Giulia la delibera comunale con cui è stato modificato il regolamento delle scuole materne comunali e dei servizi per la prima infanzia nella parte in cui pone quale requisito per l’accesso a detti servizi comunali l’assolvimento dell’obbligo vaccinale eccependo la violazione dell’art 1 del d.P.R. n. 355 del 1999.

Nel nostro Paese esistono quattro vaccinazioni obbligatorie fissate con 4 distinte leggi (L. n. 891 del 1939; L. n. 292 del 1963; L. n. 51 del 1966; L. n. 165 del 1981).

L’obbligo di vaccinazione non è mai stato abrogato.

Il D.P.R. n. 355 del 1999, articolo 1, ha solo consentito una specie di obiezione di coscienza nel senso che ove i genitori, contrariamente all’obbligo di legge, scelgano di non vaccinare i propri figli, ciò non presenta conseguenze negative per quanto riguarda l’iscrizione dei bambini alla scuola dell’obbligo. In sostanza, l’obbligo di vaccinare i propri bimbi per le quattro malattie indicate nelle suddetti leggi permane, viene solo inibita la conseguenza della mancata iscrizione alla scuola dell’obbligo.

La scelta di rendere obbligatoria la vaccinazione per i bambini da iscrivere all’asilo comunale è stata dettata dalla tutela della salute degli altri allievi, tenendo presente che la norma impugnata riguarda solo le vaccinazioni obbligatorie e comunque esenta determinati bambini che per comprovate ragioni mediche non possono essere sottoposti a vaccinazioni.

Si tratta quindi di una norma di prevenzione e di precauzione in materia della salute che il Comune, nel regolamentare l’accesso ai propri asili, può legittimamente definire e disciplinare.

Risulta evidente che spetta anche al Comune la tutela della salute della collettività, che deve per la sua natura prevalere sulla tutela della salute dei singoli individui, tanto più che quest’ultima risulta perlomeno dubbia e comunque sempre caducabile.

L’iscrizione a un asilo comporta di necessità la convivenza dei bambini in un ambiente ristretto, per cui la mancanza di vaccinazione, per un elementare principio di precauzione sanitaria, si ripercuoterebbe sulla salute degli altri, anche quelli con particolare debolezze e fragilità immunitarie.  

Il pur rispettabile e tutelabile interesse individuale deve regredire rispetto all’interesse pubblico, in particolare ove si tratti di tutela della salute.

(Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 16 gennaio 2017, n. 20).