Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze ha nuovamente affermato un chiaro principio giurisprudenziale secondo cui l’IRAP per l’attività intra moenia prestata dai dirigenti medici deve essere versata dall’Azienda di appartenenza in quanto soggetto che organizza l’attività e  deve gravare sull’utente che richiede la prestazione sanitaria non sul medico.
Nel caso di specie il ricorrente aveva svolto attività libero professionale intra moenia, e aveva riscontrato che l’Azienda  Ospedaliera, tenuta al pagamento dell’IRAP  per detta attività dalla stessa organizzata, invece di addebitarla ai cittadini richiedenti le prestazioni come previsto dalla normativa regionale e dal conforme Regolamento Aziendale, provvedeva a scorporarla dai compensi dovuti ai medici, lui compreso, nella misura dell’8,5%. Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, 19 luglio 2016.