L’annullamento dell’esclusione di un concorrente determina, come effetto diretto, unicamente la riammissione in gara dello stesso, e che pertanto il suo interesse a ricorrere deve essere valutato in relazione al posizionamento in graduatoria che conseguirebbe da tale riammissione. In altri termini, il giudicato sull’illegittimità dell’esclusione non si estende alla posizioni di altri concorrenti esclusi, ancorché pienamente coincidente con quella del ricorrente vittorioso. Il riscontro dell’illegittimità di una esclusione può indurre la stazione appaltante ad intervenire in autotutela nei confronti di altri concorrenti, con ogni conseguente impugnazione dei relativi provvedimenti. Ma, se ciò non accade in corso di giudizio, le vicende degli altri concorrenti, meglio graduati e parimenti esclusi, non entrano nella valutazione dell’interesse a ricorrere, a meno che costoro (ma ciò non si verifica nel caso in esame) abbiano a loro volta impugnato la propria esclusione. Il principio secondo il quale l’utilità cui aspira il ricorrente deve porsi in rapporto di prossimità, regolarità ed immediatezza causale rispetto alla domanda di annullamento proposta e non restare subordinata ad eventi solo potenziali e incerti (cfr. A.P. n. 8/2014) – invocato dall’appellante per escludere la rilevanza di una futura impugnazione nei confronti della concorrente originariamente prima in graduatoria – esclude, prima ancora, la rilevanza di un futuro, ipotetico esercizio dell’autotutela volto al ripristino della graduatoria originaria.

Consiglio di Stato, sez. III, 9 marzo 2016, n. 957.