Un’amministrazione comunale ha ritenuto che delle concessioni cimiteriali, rilasciate in vigenza del Regio Decreto 25 luglio 1892, il cui art. 100 espressamente prevedeva che «il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità», fossero scadute e non sottoponibili al rinnovo per un ulteriore periodo di tempo a motivo dell’opportunità di ampliare l’accesso al nuovo cimitero, per rendere più comodo il passaggio. Tuttavia, tali concessioni, come risultante dagli atti prodotti, erano perpetue.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante la circostanza che successivi regolamenti di polizia mortuaria (art. 93 d.p.r. n. 803/1975) abbiano escluso la natura perpetua delle concessioni. Tale aspetto, infatti, rafforza la considerazione che fino ad un certo momento storico le concessioni potevano essere rilasciate sine die, salvo ovviamente l’esercizio da parte della stessa amministrazione di rivedere le proprie decisioni in via di autotutela.
Ha osservato ancora il Consiglio che, ciò che conta, è il rapporto giuridico di durata caratterizzato dalla natura perpetua della concessione. Di fronte ad una concessione perpetua l’amministrazione potrebbe, semmai, nell’esercizio del proprio potere di autotutela revocare l’atto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, anche, semplicemente, per una nuova valutazione degli elementi e dei presupposti di fatto preesistenti, ma ciò con il rispetto delle garanzie e delle modalità (soprattutto quanto alla previsione dell’indennizzo economico) previste dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 a tutela delle posizioni giuridiche maturate dal privato a seguito dell’atto ampliativo.
(Consiglio di Stato, sez. IV, 28 settembre 2017, n. 4530)