A tutti i dipendenti della Regione Sicilia del comparto non dirigenziale appartenente al Contratto 1 si fa presente che la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, con numerose e recenti sentenze, ha oramai affermato, definitivamente, il principio di diritto secondo il quale ai fini della determinazione del contributo di riscatto, anche parziale, dei periodi universitari devono trovare applicazione le disposizioni più favorevoli di cui all’art. 77 della L.R. n. 41 del 29 ottobre 1985che richiama, a sua volta, l’art. 9 della L.R. n.73 del 3 maggio 1979 e non – com’è, invece, prassi dell’Amministrazione regionale – le norme contenute nel D.Lgs n.184/1997.
E’ accaduto, più precisamente, che l’Amministrazione regionale competente, nell’accogliere le istanze di riscatto presentate dai dipendenti, abbia applicato – e continua, purtroppo, ad applicare – il D.L.gs. n.184 del 30 aprile 1997 determinando, in tal modo, il relativo contributo da versare in misura notevolmente maggiore rispetto a quella ritenuta dovuta.
In considerazione di ciò, qualora dal provvedimento con il quale l’Amministrazione regionale abbia provveduto in merito alla richiesta di riscatto dei titoli di studi universitari risultasse che il rispettivo contributo è stato calcolato, illegittimamente, in base alle disposizioni del D.Lgs. 184/1997, anziché ai sensi dell’art. 77 della L.R. n.41/1985, è possibile contestare in giudizio tale errata determinazione così da far valere i propri diritti.
L’azione giudiziaria è, difatti, volta ottenere il riscatto del periodo del corso legale di laurea con addebito del relativo contributo calcolato ai sensi dell’art. 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e del richiamato art. 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 (che, a sua volta, sostituisce l’art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2) nonché a conseguire la condanna alla restituzione delle eventuali somme versate indebitamente.