Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso di una sala Vlt contro il provvedimento di un Comune lombardo che aveva negato al titolare della sala l’accoglimento della comunicazione di inizio lavori per interventi di edilizia libera in quanto vicina ad un asilo nido ritenuto luogo sensibile.

Asseriva il Comune che la deliberazione della Giunta regionale n. 1274/2014 ha stabilito che l’installazione di nuovi apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo lecito sia possibile solo in locali situati ad una distanza superiore a 500 mt dai luoghi sensibili.

L’asilo nido sarebbe da considerarsi quale struttura residenziale o semiresidenziale operante in ambito sanitario o socio-sanitario e, pertanto, un luogo sensibile.

Tuttavia il TAR ha riconosciuto come “nella categoria degli ‘istituti scolastici’ non possano farsi rientrare gli asili nido, in quanto appartenenti al sistema del welfare e non dell’istruzione” e che “il riconoscimento dell’appartenenza al sistema del welfare non vale a giustificare la classificazione dell’asilo nido come ‘struttura residenziale o semiresidenziale operante in ambito sanitario o socio-sanitario’ , non essendo direttamente assimilabile l’attività di cura svolta a favore di minori della fascia di età 0-3 anni a quella propria dei suddetti ambiti”.