Ricorso
Avverso le illegittime trattenute operate dalle Aziende Sanitarie nei confronti dei medici che svolgono attività intramuraria è possibile fare ricorso.
Le Aziende Sanitarie sono solite operare trattenuta stipendiale, a titolo di IRAP, per l’attività intramuraria svolta dai medici propri dipendenti, tuttavia l’unico soggetto passivo dell’IRAP è l’Azienda Sanitaria.
Pertanto, l’Azienda Sanitaria non potrà operare trattenute stipendiali a carico dei medici, in quanto l’Azienda è tenuta a traslare il tributo a carico dei pazienti.
Numerose sentenze hanno stabilito che la traslazione convenzionale dell’onere economico dell’Irap, il cui soggetto passivo resta pur sempre l’azienda ospedaliera e non i singoli medici, deve essere esplicitamente prevista in via contrattuale.
Normativa
- 88, comma 2 TUIR;
- Legge n.662/1996 (introduttiva dell’Irap);
- 2, D.Lgs. n.446/1997, pone come presupposto dell’imposta “l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Tipologia di ricorrente
Il ricorso può essere proposto dai Medici che svolgano attività intramuraria, presso le strutture dell’Azienda Sanitaria per la quale svolgono attività di lavoro subordinato. Condizione essenziale per la presentazione del ricorso è l’assenza di contrattualizzazione circa il versamento dell’Irap da parte del medico. Il ricorso può essere sia individuale che collettivo nel caso in cui più medici vogliano agire contro la stessa Azienda sanitaria.
Obiettivo
Il ricorso mira ad ottenere il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dall’Azienda sanitaria a titolo di IRAP per l’attività intramuraria svolta dai medici dipendenti.
Documentazione
- Buste paga relative all’ultimo quinquennio o altra documentazione utile al fine di quantificare analiticamente l’entità delle trattenute operate dall’Azienda Sanitaria;
- Regolamento Alpi dell’Azienda Sanitaria contro la quale si agisce.
Giudice competente
L’azione viene proposta innanzi al Giudice del Lavoro competente per territorio. Con il ricorso si chiederà la declaratoria di illegittimità della trattenuta stipendiale operata dall’Azienda Sanitaria intimata e il consequenziale rimborso delle somme illegittimamente trattenute.
Termini per l’adesione
Il credito nei confronti dell’Azienda Sanitaria si prescrive in 5 anni, sicché si potrà agire per il recupero delle trattenute operate nei 5 anni antecedenti la presentazione del ricorso.
Per ogni altra informazione potete contattare lo Studio Legale Pitruzzella all’indirizzo mail info.studiolegalepitruzzella@gmail.com.