La Corte di Cassazione ha affermato che il reddito inerente l’ALPI è assimilabile al reddito da lavoro dipendente, e che il soggetto passivo dell’IRAP è solo l’ASL la quale, non potendo sopportare costi per l’ALPI, deve determinare le tariffe del servizio e così traslare gli oneri dell’imposta sui pazienti e non sui medici (cfr. Cass., sez. Lav., 13 gennaio 2016, n. 360).