La Corte d’Appello dell’Aquila ha statuito che l’assimilazione, ai fini fiscali, dell’attività libero professionale intramuraria al rapporto di lavoro dipendente (art. 1 comma 7 L n. 662/1996) comporta che i proventi dell’attività libero professionale intramuraria (intramoenia ovvero allargata) sono equiparati al reddito da lavoro dipendente, per cui i predetti compensi concorrono, secondo le disposizioni di legge, a determinare l’imponibile per il calcolo dell’IRAP, senza che i percettori di tali redditi divengano soggetti passivi dell’imposta stessa.

Ne consegue che la traslazione dell’IRAP sui compensi dei medici non si giustifica né sotto il profilo secondo cui l’imposta rappresenterebbe un costo per l’azienda (mentre per espressa previsione normativa l’attività intramuraria non dovrebbe comportare alcun onere per l’Amministrazione), né per esigenze di pareggio di bilancio.