Nuovo intervento della Cassazione sul rimborso dell’IRAP versata dai professionisti, in questa occasione i Giudici del Palazzaccio affrontano la vicenda di un avvocato al quale era stato negato il rimborso dell’IRAP in quanto, secondo i giudici del gravame, l’aver sostenuto costi per l’attività di collaboratori esterni configura il presupposto impositivo dell’IRAP costituito dalla sussistenza di un’autonoma organizzazione. 

Per il contribuente nessuna correlazione vi era tra le parcelle e l’esecuzione dell’attività professionale, che costituisce elemento che a sua volta è presupposto impositivo dell’IRAP.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la censura di violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997 avendo il giudice del gravame valorizzato elementi di fatto non idoneamente significativi per l’espressione di un giudizio circa la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione sotto il profilo dell’avvalersi di attività di collaborazione esterna.

In particolare, nell’anno 2003 si era in presenza di unica sporadica spesa per incarico di domiciliazione legale che come tale aveva i caratteri dell’occasionalità e di alcune parcelle professionali riferibili non ad attività di collaborazione svolta in suo favore, bensì al pagamento di attività professionale svolta nel suo interesse; nel 2004, invece, una spesa per compensi corrisposti per consulenza legale dell’avvocato.

Pertanto, in assenza dei presupposti di legge per l’applicazione dell’IRAP, la Cassazione accoglieva il ricorso.

(Corte di Cassazione, sez. Tributaria, 6 ottobre 2017, ordinanza n. 23350).