La Cassazione Civile con la sentenza n. 45147 dell’11 novembre 2015 fornisce un’interessante lettura in tema di ristrutturazione degli edifici.

In particolare, i Giudici di Piazza Cavour affermano che gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, devono ritenersi assoggettati a PdC (Permesso di costruire) se non è possibile accertare la preesistente volumetria delle opere, le quali, qualora ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, hanno l’obbligo di rispettare anche la precedente sagoma dell’edificio. Sono, invece, soggetti alla procedura semplificata della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) se si tratta di opere che non rientrano in zona paesaggisticamente vincolata e rispettano la preesistente volumetria, anche quando implicano una modifica della sagoma dell’edificio. Tali interventi impongono, quale imprescindibile condizione, che sia possibile accertare la preesistente consistenza di ciò che si è demolito o è crollato e che tale accertamento dovrà essere effettuato con il massimo rigore e dovrà necessariamente fondarsi su dati certi ed obiettivi, quali documentazione fotografica, cartografie o altro, in base ai quali sia inequivocabilmente individuabile la consistenza del manufatto preesistente. È utile precisare che il termine «consistenza» di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/01 inevitabilmente include tutte le caratteristiche essenziali dell’edificio preesistente (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.), con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, dovrà escludersi la sussistenza del requisito richiesto dalla norma. Parimenti, detta verifica non potrà essere rimessa ad apprezzamenti meramente soggettivi o al risultato di stime o calcoli effettuati su dati parziali, ma dovrà, invece, basarsi su dati certi, completi ed obiettivamente apprezzabili.