Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello volto a contestare l’incompetenza del Comune ad adottare il provvedimento di demolizione di un’abitazione per violazione dell’art. 55 Cod. nav., perché ricadente nella fascia di rispetto demaniale.
Difatti, gli artt. 54 e 55 Cod. nav. conferiscono all’autorità marittima e non al Comune il potere di ordinare la riduzione in pristino.
Tale assetto di competenze, è stato in parte modificato dall’art. 15, comma 4, della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17, la quale dispone che“all’attuazione delle procedure di cui all’art. 54 del Codice della navigazione provvedono, in danno, i Comuni e, nei casi di conclamata inerzia, la Regione attraverso le proprie strutture”.
La disposizione non lascia dubbi in merito alla competenza comunale per la sola intimazione alla rimessione in ripristino nel caso previsto dall’art. 54, afferente l’occupazione di suolo demaniale.
Nulla è previsto invece in relazione all’art. 55 del codice della navigazione, che disciplina la diversa ipotesi di edificazione nella fascia privata di trenta metri dal confine del demanio.
Il provvedimento di demolizione dell’abitazione, conclude il Collegio, ai sensi dell’art. 55 del Codice della navigazione deve, pertanto, essere annullato per incompetenza del Comune.
(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 marzo 2016, n. 944).