Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3827 dell’8 settembre 2016 ha chiarito che, in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte.
Come è noto, infatti, il Legislatore ha imposto alla P.A. di rispondere sempre alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici.
Invero, l’insussistenza dei requisiti – da accertarsi a cura dell’Amministrazione procedente – comporterebbe il rigetto dell’istanza, ma non consente all’Amministrazione di rimanere inerte, costringendo l’interessato ad attivarsi in sede giurisdizionale per ottenere, solo all’esito del giudizio, l’adozione di quel provvedimento espresso che, invece, avrebbe dovuto essere adottato secondo il chiaro dettato normativo nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento.