Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi e alla disciplina vigente attuata mediante l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem è giustificata solamente dall’esistenza di un grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini. Pertanto, le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 possono derogare ai suddetti principi solo se fornite di elementi istruttori e di motivazione in grado di rappresentare un’effettiva situazione di grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini. (Consiglio di Stato, Sez. V,  22.3.2016, n. 1189).