I NAS, durante un’ispezione igienico sanitaria, finalizzata alla verifica dell’origine dell’olio extravergine di oliva commercializzato da una società, avevano riscontrato che le etichette apposte alle confezioni, sarebbero state in contrasto con l’art. 7 della legge n. 9/2013, che prevedeva un termine massimo di validità di 18 mesi dalla data dell’imbottigliamento.

I Giudici di Palazzo Spada osservano che, tuttavia, il suddetto articolo è in radicale ed insanabile contrasto con la normativa comunitaria di cui all’art. 9 della direttiva CE/2000/13 ed agli articoli 8, 24, 38 e dell’allegato X del Regolamento UE n. 1169/2011, i quali non pongono, in via generale, alcun termine minimo di conservazione, ma lasciano tale individuazione alla determinazione del singolo produttore.

La normativa europea cioè non impone al produttore alcun limite temporale minimo di conservazione, contrariamente a quanto disposto dall’art. 7 della L. 9/2013.

Ed invero, a partire dalla sentenza n. 170 dell’8 giugno 1984 della Corte Costituzionale, i regolamenti della U.E. hanno piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione nell’ordinamento dello Stato sia in forza dell’art. 117, comma 1 Cost. e sia per il rinvio ai principi comunitari ex art. 1, l. n. 241/1990.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, non è rilevante che la legge 7 luglio 2016 n. 122 avesse innovato il primo comma all’articolo 7 della legge n. 9/2013, eliminando il limite di 18 mesi dalla data dell’imbottigliamento.

Difatti, ancorché la menzionata norma sia intervenuta successivamente al sequestro, avvenuto nel 2015, nondimeno la fattispecie doveva esser considerata alla luce del principio di efficacia diretta nell’ordinamento nazionale dei regolamenti comunitari (Consiglio di Stato, sez. III, 3 luglio 2017, n. 3244).