Nel caso in cui il dirigente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l’azienda sanitaria, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal Contratto collettivo di categoria o in alternativa, su richiesta del dirigente medesimo, il recupero orario, dovrà comunque garantire al lavoratore il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall’art. 5 della direttiva 2003/88/CE.

(cfr. Casi., sez. Lav., 18 marzo 2016, n. 5465)