Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 2498 del 10 giugno 2016, ha affermato che deve ritenersi legittima l’impostazione su base regionale attraverso la predisposizione di graduatorie regionali, anziché su scala nazionale delle procedure di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017. Peraltro la rilevanza locale dei corsi di cui si tratta è dimostrata dal fatto che le borse di studio spettanti ai candidati ammessi sono a carico delle regioni e delle province autonome, alle quali è integralmente demandata l’organizzazione dei corsi.