La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che le prestazioni di lavoro straordinario, avendo carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile, non ha nulla di programmatico, introducendo all’interno del rapporto di lavoro del personale in questione un precetto specifico e vincolante quanto alla preventiva autorizzazione del lavoro straordinario, dovendo esso rispondere ad effettive esigenze di servizio, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente.

(cfr. Casi., sez. Lav., 11 febbraio 2016, n. 2737)