Il CGA ha respinto l’istanza cautelare per la riforma di un’ordinanza concernente il rigetto dell’istanza di rilascio della licenza per svolgere attività di raccolta scommesse sportive. Secondo i Giudici non è stato provato dal ricorrente il rapporto diretto di causa effetto tra il provvedimento impugnato in primo grado (diniego di rilascio della licenza di pubblica sicurezza) e la chiusura in via automatica dell’esercizio ovvero la ipotizzata revoca automatica della autorizzazione alla raccolta di scommesse, di competenza per altro di altra amministrazione, nella specie l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al diniego di licenza ex articolo 88 del TULPS deve seguire, sia pure contestualmente, un esplicito provvedimento di chiusura dell’esercizio che, nella fattispecie, non è stato emanato né dalla Questura, ove si ritenga spettare ad essa il relativo potere, né dall’Agenzia.