Il TAR Catania, con una recente sentenza (n. 423/2016), afferma che il diploma di massiofisioterapista non equivale alla laurea in fisioterapia. Osserva il Collegio che il diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale conseguito nel 2007 non possa considerarsi automaticamente equivalente al diploma universitario di laurea in fisioterapia, atteso il disposto dell’art. 4, comma 1, della L. n. 42/1999 che, nel dettare una specifica disciplina transitoria sulla validità dei titoli formativi acquisti al di fuori di strutture universitarie, in base alla normativa precedente alla riforma attuativa dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria, espressamente stabilisce come soltanto i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente a detta riforma debbano essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia”, con conseguimento, per l’effetto, del relativo diploma triennale universitario.