Il TAR Lombardia, sede di Brescia ha escluso che sia ravvisabile la possibilità che la normativa regionale possa riconoscere una residua competenza alla Regione stessa nelle funzioni amministrative di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie.  

Ciò per ragioni di ordine logico, in quanto, sebbene il Legislatore nazionale non abbia espressamente riservato alla competenza comunale la pianificazione delle nuove aperture, l’impianto normativo, che si basa sull’esclusività della competenza comunale, pare escludere la permanenza di un ulteriore ed autonomo momento decisionale sovracomunale. 

Ma anche per motivi di carattere sistematico, posto che, ove così fosse, la competenza varierebbe a seconda se trattasi di revisione straordinaria (per la quale pacificamente l’art. 11 comma 2 del D.L. n. 1 del 2012 prevede una competenza del comune, totale ed esclusiva, nelle individuazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio) o di revisione annuale (per la quale rimarrebbe invece la scissione tra il momento localizzativo e quello istitutivo). 

(T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 6 marzo 2017, n. 313)