Il TAR ha chiarito che ai fini dell’applicazione dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – il quale prevede che ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione occorre che le opere oggetto di contestazione siano solo parzialmente difformi dal titolo abilitativo – occorre tener conto del complesso edilizio risultante dalle opere via via realizzate.

L’art. 34 si applica quindi anche al caso in cui le opere edilizie sono del tutto prive di abilitazione urbanistica, (con conseguente difformità totale), se le stesse sono compenetrate rispetto ad altri manufatti preesistenti i quali, invece, sono stati realizzati in base a regolare titolo abilitativo.

Ne consegue che ai fini della decisione in ordine alla demolizione deve tenersi conto del complesso edilizio risultante dalle opere via via realizzate, atteso che la ratio dell’art. 34 consiste proprio nell’evitare che la demolizione di alcuni interventi edilizi abusivi possa comportare l’eliminazione anche degli altri regolarmente realizzati rispetto ai quali i primi siano strutturalmente compenetrati e non possano essere demoliti se non con pregiudizio dell’intera struttura.

(T.A.R. Molise, 24 maggio 2017, n. 192)