Olio di palma si, olio di palma no. Grassi insaturi si, grassi saturi no. Per essere consapevoli di ciò che mangiamo dobbiamo sempre interrogare le etichette dei prodotti che compriamo e consumiamo.

Secondo l’art. 1 del regolamento 1169 del 2011, l’etichetta “è qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore.”

Il regolamento appena menzionato e s.m.i. stabilisce anche cosa sia obbligatorio scrivere nelle etichette dei prodotti alimentari, la quantità degli ingredienti presenti, elencando a parte eventuali aromi aggiunti e coloranti, e le tabelle nutrizionali dei prodotti stessi.

La normativa in materia di etichettatura e presentazione degli alimenti nasce inizialmente per fissare regole comuni tra tutti gli Stati membri al fine di agevolarne la libera circolazione all’interno del territorio comunitario. Solo in seguito, nel corso degli anni, la tutela dei diritti dei consumatori e le tematiche relative alla sicurezza alimentare sono emerse come elementi prioritari dell’apparato normativo e hanno rappresentato l’obiettivo specifico del legislatore comunitario.

Il D. Lgs. 109/1992, normativa italiana di riferimento prima dell’entrata in vigore del regolamento europeo, prevede che nello stesso campo visivo debbano essere inserite tassativamente le informazioni riguardanti la denominazione di vendita, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, gli ingredienti con le proprie quantità (espresso in grammi od in percentuale sul totale) e il titolo alcolometrico (quando previsto). Nel regolamento europeo scompare la previsione dell’inserimento della data di scadenza nello stesso campo visivo delle altre informazioni.

E’, invece, più preciso e dettagliato il regolamento europeo per quanto riguarda le indicazioni da fornire obbligatoriamente nelle etichette: informazioni sull’identità, la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento; informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento (in particolare eventuali effetti nocivi associati ad un consumo errato del prodotti, durata e conservazione, impatto sulla salute); informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano al consumatore, in particolare se applica un regime alimentare particolare, di effettuare scelte consapevoli.

E’ poi prevista una elencazione di informazioni c.d. volontarie, che possono essere inserite a scelta del produttore a patto che non invadano lo spazio dedicato alle informazioni obbligatorie e che ingannino in alcun modo il consumatore sul prodotto finale.

Oltre ad elencare nel dettaglio le informazioni obbligatorie, il legislatore europeo si è preoccupato di fornire ulteriori informazioni per l’etichettatura: sulle dimensioni del carattere e sull’obbligo di inserire informazioni veritiere e facilmente comprensibili per tutti.

Quanto finora esposto è valido per i prodotti preincartati o confezionati, nel caso di prodotti sfusi il venditore deve mettere a disposizione dei clienti il libro degli ingredient: un catalogo immeditatamente consultabile nel quale sono elencate le informazioni che dovrebbero essere contenute nell’incarto del prodotto in vendita.

Gli ingredienti devono essere menzionati in ordine ponderale decrescente riferiti al momento della preparazione del prodotto, lasciando per ultimi, qualora siano presenti, coloranti, conservanti ed aromi aggiunti. Non è obbligatorio inserire la lista degli ingredienti negli alcolici, nei prodotto ortofrutticoli freschi o nei prodotti con un solo ingrediente.

A volte il richiamo agli ingredienti può essere fatto anche con immagini, come nel caso dei biscotti qui di fianco.

Nelle indicazioni obbligatorie si distingue tra termine minimo di conservazione e data di scadenza: il primo viene identificato dalla dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” e può essere utilizzata nei prodotti alimentari a lunga conservazione (come bibite in bottiglia o merendine) mentre la data di scadenza deve essere indicata nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana.

Lo scopo della legislazione europea è in primis la tutela del consumatore attraverso un’informazione che sia sempre più precisa e dettagliata su tutti gli aspetti concernenti produzione e confezionamento dei prodotti alimentari. Quelle fornite sono solo alcune delle indicazioni salienti sul confezionamento dei prodotti alimentari, il regolamento è molto più dettagliato e preciso.