La Cassazione con la sentenza 188/2017 conferma la sanzione amministrativa a carico di una Casa di Cura per omessa notificazione al Garante della privacy del trattamento dei dati sensibili ex art. 37 L. Privacy.

Secondo i Giudici vanno notificati al Garante i trattamenti dei “dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati ai fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria”.

Nell’elenco delle finalità dei trattamenti dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale a cui la norma collega l’obbligo di notifica al Garante è inclusa anche la finalità delle indagini epidemiologiche, come finalità diversa – ed autonomamente idonea a far insorgere l’obbligo della notifica al Garante, quali che siano le patologie oggetto delle indagini stesse – rispetto a quella della rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività.