Il Consiglio di Stato, chiamato ad affrontare nuovamente la questione della valutazione esclusivamente numerica degli elaborati scritti nell’ambito dell’esame per l’abilitazione forense, ha ribadito che il punteggio numerico vale come sintetica motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629; Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110; Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3946).

A nulla valgono i pareri pro veritate che i candidati richiamano in quanto, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, pareri di tal genere sono sostanzialmente irrilevanti al fine di confutare il giudizio della sottocommissione.

Ed infatti, spetta in via esclusiva alla sottocommissione la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia in discussione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110).