Il procedimento per il rilascio del patentino è regolato dal principio di razionalizzazione della rete distributiva, dettato per la primaria esigenza di salvaguardia della salute e la correlata necessità di prevenire l’offerta che non sia giustificata da effettive esigenze.

L’art. 7, d.m. 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo) al comma 3 individua una serie di elementi di cui occorre tener conto ai fini del rilascio del patentino, e cioè l’orario prolungato dell’esercizio; il giorno di riposo settimanale; la distanza dalla rivendita più vicina; l’ubicazione e la dimensione; la redditività negli ultimi ventiquattro mesi; l’eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina; l’assenza di pendenze fiscali o di morosità verso l’Erario o l’Agente della riscossione.

Tali elementi assumono anche valore di indici denotanti la sussistenza delle ragioni per l’ampliamento della rete di vendita, valutabili dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità, con specifico riguardo all’assetto distributivo esistente nella zona.

Il TAR Napoli, con la sentenza n. 547/2017, ha respinto il ricorso avverso il diniego di rilascio del patentino per la vendita dei tabacchi perché l’Amministrazione ha correttamente esaminato sia l’adeguatezza della rete distributiva di tabacchi nell’area sia la redditività del locale che si misura sui ricavi dell’esercizio, che denotano la rilevanza delle vendite e delle entrate e, di riflesso, la potenzialità dell’offerta al pubblico anche di ulteriori prodotti. (TAR Campania, Napoli, sez. III, 25 gennaio 2017, n. 547).