Per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale l’art. 1, comma 565, l. 27 dicembre 2006, n. 296 non ha più previsto i limiti alle assunzioni inseriti in precedenza dall’art. 1, comma 98, l. 30 dicembre 2004, n. 311, fissando soltanto l’obbligo di riduzione della spesa complessiva sostenuta per il personale.

Pertanto, non trova applicazione l’art. 4, comma 4, d.l. 31 agosto 2013, n. 101 secondo cui “L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016” (prorogato al 2017 in forza dell’art. 1, comma 368, l. 11 dicembre 2016, n. 232).

Dunque, alla regola generale fissata dall’art. 35, comma 5 ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si è sovrapposta, per effetto di disposizioni più volte reiterate, la possibilità di proroga delle graduatorie, ma solo nei riguardi delle “amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni”, tra le quali non rientrano le amministrazioni sanitarie.

Il TAR Toscana, con una recente sentenza, ha chiarito che “L’Azienda sanitaria locale non è Amministrazione pubblica soggetta a limitazioni alle assunzioni, con la conseguenza che non le si applica la normativa speciale (di ordine finanziario) prevedente la proroga dell’efficacia triennale delle graduatorie dei pubblici concorsi, in quanto è proprio l’esistenza di limitazioni alle assunzioni che giustifica la necessità di ricorrere allo scorrimento della graduatoria”. (TAR Toscana, sez. I, 7 febbraio 2017, n. 189)