La Cassazione, tornando nuovamente a pronunciarsi, dopo le sentenze delle Sezioni Unite, sull’annosa questione dell’IRAP per i professionisti, con Ordinanza n. 15248 del 22 luglio 2016 ha ribadito che il richiamo alla natura ingente dei compensi non costituisce indice per affermare il presupposto dell’autonoma organizzazione; non sussiste infatti un’attività autonomamente organizzata allorquando il professionista svolga la propria attività professionale personalmente, senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori se non occasionali e con beni strumentali di ridotta entità.