1 – La prima riforma organica delle Autorità portuali dopo oltre venti anni

La Presidenza del Consiglio dei Ministri procede all’attuazione della delega di cui all’articolo 8, comma 1, lett. f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. legge Madia), tra cui è ricompresa la “riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84”. La delega è circoscritta espressamente “al numero, all’individuazione delle Autorità di sistema nonché alla governance, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti”. Lo schema di decreto si compone di 20 articoli e 1 allegato, che modificano profondamente la legge sui porti di più di vent’anni fa (legge n. 84 del 1994). Dopo una prima pronuncia interlocutoria, volta ad acquisire il parere della Conferenza unificata, il parere del Consiglio di Stato è stato reso, tramite un’apposita Commissione speciale, in 18 giorni dall’arrivo dell’adempimento.

2 – Gli obiettivi della riforma: riorganizzare e semplificare un sistema portuale frammentato e complesso

Il Consiglio di Stato esprime apprezzamento circa gli obiettivi della riforma, che si propone di ‘riorganizzare’ la struttura e ‘semplificare’ organi e procedimenti. In particolare si propone, nel lungo e medio periodo, di:

•   intervenire sulla dimensione “monoscalo” degli organi di governo dei porti (superando il modello obsoleto del city port), passando dalle attuali “Autorità portuali” alle “Autorità di Sistema portuale”;

•   superare l’eccessivo localismo attuale;

•   realizzare maggiore interazione e integrazione con le aree logistiche del paese;

•   esprimere maggiore capacità di coordinamento;

•   semplificare e snellire gli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività portuali (nel breve periodo).

3 – Il valore strategico della riforma: riportare l’Italia al centro dei traffici marittimi tra Oriente ed Europa

Ulteriore apprezzamento viene espresso dalla Commissione speciale per il taglio innovativo della relazione illustrativa, che fornisce la visione strategica e la logica (non giuridica, ma) socio-economica dell’intervento: in un’era di globalizzazione delle merci, occorre rendere più agile il governo dei nostri porti e connetterli con il mondo economico e sociale, per fare del “Sistema Mare” il motore di uno sviluppo economico che rilanci il ruolo dell’Italia di naturale protagonista del collegamento tra Oriente ed Europa. Secondo il parere, la riforma si inquadra in quella “rinnovata visione dell’amministrazione pubblica, che il Consiglio di Stato sostiene e incoraggia”, secondo cui “lo Stato è chiamato non solo a esercitare funzioni autoritative e gestionali, ma anche a promuovere crescita, sviluppo e competitività”, con strumenti moderni e multidisciplinari.

4 – Una riforma necessaria ma non sufficiente: importanza della sua “fase attuativa” e dell’attuazione di altri interventi connessi (ad es., gli interporti e gli ambiti logistici di area vasta)

Proprio per assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici, la Commissione speciale rileva che i soli interventi di ‘riorganizzazione’ della governance e di ‘semplificazione’, ancorché necessari, non sono da soli sufficienti a ridare slancio economico al settore.
 Il Consiglio di Stato sottolinea l’importanza di una visione che non si limiti a una mera riduzione dei vertici territoriali di governo dei porti e alla istituzione di “tavoli” di coordinamento a livello locale e nazionale, ma sia di vero rilancio della portualità sulla base della pianificazione nazionale e dell’apertura al mondo della logistica e dell’intermodalità. Segnala, in particolare, l’opportunità del compimento di altre riforme attualmente in itinere e strettamente collegate (vedi, ad es., la riforma degli interporti).
Inoltre, pone in evidenza l’importanza che il Governo curi anche qui – come negli altri settori – l’ulteriore fase attuativa, attraverso iniziative sia ‘normative’ (i decreti correttivi), ma anche (e soprattutto) ‘non normative’ di formazione, di comunicazione istituzionale, di informatizzazione, di monitoraggio delle prassi, insomma di ‘manutenzione’ costante del funzionamento della riforma.
Il parere segnala infine l’esigenza di accompagnare la riforma in esame, in tempi brevi, con iniziative ulteriori su temi (in parte, già delineati dalla Conferenza unificata) quali:

•   l’istituzione sul territorio nazionale di ambiti logistici di area vasta, che coinvolgano soggetti pubblici e privati e, in particolare, i gestori delle altre infrastrutture, ferroviarie, stradali, aeroportuali;

•   la possibilità di estendere alle aree retroportuali i regimi fiscali e doganali applicati ai porti;

•   l’intervento sulle regole di dragaggio.

5 – I punti di forza della riforma: riduzione delle Autorità, più efficace pianificazione del porto, Sportelli unici
Ad avviso del Consiglio di Stato, tra i punti principali del disegno di riforma vi sono:

•   l’istituzione stessa delle “Autorità di Sistema Portuale”, in numero più limitato (15) rispetto alle “Autorità portuali” attuali (24), e il conferimento a esse anche di funzioni di raccordo nei confronti di ‘tutte’ le amministrazioni aventi competenza sulle attività in ambito portuale;

•   una dettagliata disciplina del Piano regolatore di sistema portuale e la semplificazione delle varianti di valore meramente tecnico-funzionali;

•   il complessivo snellimento della struttura organizzativa facente capo all’Autorità di Sistema portuale;

•   l’implementazione di competenze dello Sportello unico amministrativo e dello Sportello unico doganale e dei controlli. 

6 – I principali rischi da evitare: duplicazioni di centri decisionali, semplificazione solo ‘sulla carta’, dilazioni e deroghe per spinte localistiche
Sempre avendo riguardo ai due obiettivi principali della riforma (razionalizzazione e semplificazione), la Commissione speciale segnala, in via generale:

•   sul fronte della ‘riorganizzazione’, il rischio di duplicazioni di centri decisionali o di sopravvivenza di quelli già esistenti, laddove si prevede l’istituzione degli Uffici territoriali presso i porti già sede delle soppresse Autorità portuali, con il pericolo di mantenere l’attuale frammentazione e di aumentare i costi;

•   sul fronte della ‘semplificazione’, il rischio che gli obiettivi del Governo non siano effettivamente raggiunti nella pratica, per cui si rende opportuno il monitoraggio e l’eventuale adozione di misure correttive ex post.

Vi è poi l’ulteriore rischio che – su spinta delle istanze regionali e locali – il disegno di riforma si affievolisca con l’introduzione di dilazioni e ri-frammentazioni. Ad esempio, la Conferenza unificata, che pure formula svariate osservazioni ragionevoli, propone di introdurre un meccanismo di rinvio fino a 36 mesi dell’entrata in vigore della riforma, o di rendere possibile l’inserimento di un porto di interesse regionale presso un’Autorità di sistema. Il Consiglio di Stato raccomanda di mantenere coerente l’impianto di riforma, senza cedere a deroghe non sostenute da forti motivazioni oggettive.

7 – La scelta dei futuri vertici delle Autorità: procedure più snelle e maggiore professionalità


Il parere segnala positivamente la scelta di un meccanismo più efficace per la nomina dei vertici delle autorità di sistema portuale (intesa Ministro-Regione), mettendo in guardia da sue possibili complicazioni.
Inoltre, la commissione speciale rileva l’opportunità di modulare i requisiti per la scelta dei vertici delle Autorità in modo che essi siano rispondenti alle effettive esigenze di capacità e professionalità richieste dall’importanza strategica del settore. Avverte, altresì, il rischio di rinunciare – con il nuovo sistema di incompatibilità – a professionalità consolidate, specie in sede di prima applicazione.


8 – Necessità di una più chiara separazione tra attività di gestione del porto e attività economiche, svolte anche ‘indirettamente’ tramite società partecipate


Il Consiglio di Stato raccomanda di assicurare l’effettiva applicazione del principio della separazione tra attività di gestione del porto e attività economiche di interesse portuale, rendendo più chiaro il divieto per le Autorità di governo di svolgere operazioni economiche in ambito portuale, anche indirettamente (per il tramite di società partecipate).


9 – Il “Tavolo di partenariato della risorsa mare” e il “Tavolo nazionale di coordinamento”: l’esigenza di renderli più strutturati e incisivi


La Commissione speciale segnala l’esigenza di chiarire il ruolo e il funzionamento di due nuovi organismi introdotti dalla riforma: uno consultivo (il “Tavolo di partenariato della risorsa mare”) e uno di coordinamento (il “Tavolo nazionale di coordinamento”).
In particolare, il Consiglio di Stato specifica che la ‘consultazione’ degli stakeholders deve essere costruita non solo come un procedimento decisionale trasparente e partecipato, ma anche in modo da trasformare gli apporti di questa partecipazione in elementi fattuali e motivazionali che rendano la decisione discrezionale una evidence-based decision, ben motivata sulla base di una istruttoria ampia e strutturata. Occorre, a tal fine, strutturare meglio il “Tavolo di partenariato”, anche con riferimento: alla identificazione chiara e ‘selettiva’ dei suoi componenti; alla scelta e alla circolazione dei documenti da discutere; alle modalità di partecipazione; al computo delle posizioni prevalenti; agli effetti sulla decisione finale.
Quanto al “Tavolo di coordinamento”, occorre raccordarlo in modo più chiaro ed efficace con il piano strategico nazionale della portualità e della logistica (art. 29, comma 1, d.l. n. 133 del 2014), così come non appare chiara la ragione che lo limita a essere un organo espressivo delle sole Autorità di Sistema portuale.

10 – Lo “Sportello unico amministrativo” e lo “Sportello unico doganale e dei controlli”: istituti utili ma da rafforzare


Nell’apprezzare l’intento di semplificazione delle procedure tramite “Sportelli unici”, il Consiglio di Stato rileva che tale obiettivo potrebbe essere indebolito:

•   per effetto dell’esclusione dallo “Sportello unico amministrativo” dei procedimenti amministrativi ed autorizzativi “che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto”; in caso di mancato raccordo dello “Sportello doganale” con la emananda disciplina di riordino delle forze di polizia (art. 8, c. 1, lett. a), della stessa legge Madia).