Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1471 del 13 aprile 2016 ha chiarito che la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall’art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per fatto dell’affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all’art. 38 citato (Adunanza Plenaria n. 8 in data 4 maggio 2012). In coerenza con la menzionata esegesi dell’art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, che assegna alla disposizione la più ampia latitudine applicativa consentita dalla lettera della disposizione, occorre, quindi, ritenere la perdita di un requisito di ordine generale, che implica, a sua volta, l’esclusione dell’impresa concorrente inadempiente e, quindi, l’impossibilità di stipulare con essa il contratto d’appalto, come un presupposto che impone l’incameramento della cauzione provvisoria, quale situazione, ascrivibile alla responsabilità del concorrente che si è rivelato sprovvisto di un requisito di partecipazione, che impedisce l’aggiudicazione definitiva del contratto.