La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 17434 del 2 settembre 2015 ha stabilito che il risarcimento spetta, anche, a tutti i medici che frequentavano i corsi di specializzazione alla data del 31 dicembre 1982.

In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “La limitazione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 31 dicembre 1982 non trova riscontro nelle direttive CEE 16 giugno 1975 n. 75/363 e 26 gennaio 1982 n. 82176, anzi, è indirettamente smentita dall’art. 14 di quest’ultima direttiva – secondo cui “le formazione a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del gennaio 1983, in applicazione dell’articolo 3 della direttiva 75/363/CEE, possono essere completate conformemente a tale articolo” – e comunque si pone in contrasto con il criterio dell’ applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria comportante la previsione della possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, indicato dalla CGUE come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva”. 

In ragione di ciò, potranno agire per ottenere il risarcimento del danno per mancata attuazione delle direttive comunitarie, pure, tutti coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione dopo tale data, indipendentemente dall’anno di iscrizione, godendo degli stessi diritti di quanti si sono iscritti dal primo gennaio 1983.