Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di un titolare di una ricevitoria del lotto contro il provvedimento di revoca della concessione del gioco del lotto emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Secondo i Giudici Amministrativi “il mancato versamento entro i termini previsti dalla normativa è una delle violazioni più gravi che può commettere un ricevitore lotto e che, nella fattispecie in esame, il ricevitore ha effettuato i versamenti con molti giorni di ritardo rispetto alla data prevista dalla normativa, facendo venir meno il rapporto fiduciario fondamentale nel rapporto concessorio”

Il TAR, soffermandosi sulla censura mossa dal ricorrente della mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ha ribadito che “le disposizioni che sanzionano con la revoca della concessione le condotte di mero pericolo sono finalizzate a prevenire il rischio di grave danno all’Erario che potrebbe derivare dalla condotta del concessionario.”.