La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie (c.d. ‘intermediari’) sui crediti che esse concedono ai loro clienti.

Le finalità perseguite dal sistema della Centrale dei Rischi sono: 1) migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela; 2) innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari; 3) rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio.

In altre parole, la funzione della Centrale dei Rischi è consentire di mettere a disposizione degli operatori finanziari uno strumento “pratico ed efficace” per la gestione del rischio di credito.

Le segnalazioni degli operatori finanziari possono concernere diverse tipologie di rischi, suddivisibili in relazione alla qualità dei crediti oggetto di segnalazione.

Si può, brevemente, distinguere tra:

– crediti in sofferenza, cioè esposizioni per cassa e fuori bilancio (come ad esempio finanziamenti, titoli, derivati) nei confronti di un soggetto in stato d’insolvenza, intesa come situazione di difficoltà economica che rende verosimile, ma non necessariamente attuale, il recupero coattivo del credito.  

 crediti incagliati, con cui si fa riferimento ad esposizioni per cassa e fuori bilancio, in riferimento a clienti che si trovino in temporanea situazione di difficoltà oggettiva, verso la quale sia prevedibile che l’esposizione rientri in un congruo lasso di tempo.

 crediti ristrutturati, ovvero esposizioni per cassa e fuori bilancio per le quali l’operatore o un insieme di operatori (legati da convenzione interbancaria), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modificare alcune delle originarie condizioni contrattuali (o tutte) che diano luogo ad una perdita.

 esposizioni scadute o sconfinanti, vale a dire esposizioni per cassa e fuori bilancio che, diversamente dalla classificazione delle tre precedenti categorie, alla data di riferimento della segnalazione sono scadute o sconfinanti (cioè in superamento di un affidamento o in assenza di un affidamento) da oltre novanta o centottanta giorni (c.d. past due

A fronte di queste tipologie di rischi, gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. La Banca d’Italia, invece, fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

L’obbligo di segnalare alla Banca d’Italia i predetti rischi sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato e devono essere segnalate le posizioni di rischio risultanti all’ultimo giorno del mese di riferimento.

Delicati problemi si pongono, però, in caso di segnalazioni illegittime – perché erronee o non più dovute – alla Centrale dei rischi in quanto fonte di grave pregiudizio personale e professionale del soggetto indebitamente segnalato.

L’ordinamento tutela il cliente dalle segnalazioni che, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, siano illegittime, riconoscendogli la più ampia tutela risarcitoria

Sul punto, infatti, esiste una consolidata giurisprudenza che ha valorizzato, a più riprese, la posizione del cliente attinto dall’illegittima segnalazione ed ha precisato che a carico dell’operatore finanziario che ha effettuato la segnalazione non dovuta sussiste una duplice forma di responsabilità e cioè, sia da fatto illecito ex art. 2050 c.c. (per violazione delle norme sul trattamento di dati personali ex artt. 4 lett. a) e 15 d.lgs. n. 196/2003) sia di tipo contrattuale per violazione dei canoni di diligenza, di correttezza e di buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio, nel rispetto delle norme di cui agli art. 1176, 1175, 1374 e 1375 c.c..

Tale duplice forma della responsabilità dell’operatore segnalante, si traduce nella possibilità per il segnalato di cumulare i due profili in ambito processuale, anche nella stessa azione.

Pertanto, in sede processuale, il cliente ingiustamente segnalato potrà agire sia per ottenere l’immediata cancellazione della segnalazione illegittima sia per ottenere il ristoro dei danni patiti in ragione della stessa

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, si osserva che la segnalazione è potenzialmente di notevole gravità per il segnalato, in quanto comporta la possibile esclusione dello stesso dal credito bancario o, comunque, la difficoltà se non l’impossibilità di accedervi.

Il danno così recato va visto, quindi, sotto due profili: uno di natura strettamente patrimoniale e un altro di natura “morale”.

Il danno morale è stato ritenuto sussistere in re ipsa, in quanto connesso soprattutto alla lesione della reputazione “personale” di buon pagatore. Dovrà dunque essere dimostrato che il danno in questione è diretta conseguenza della violazione, sebbene solo sotto il profilo dell’illegittimità della segnalazione e, quindi, dell’inesistenza dei presupposti di diritto e di fatto di quest’ultima.

Il danno di natura patrimoniale attiene alla perdita di chance, derivante dall’impossibilità medio tempore di ottenere accesso al credito, anche sotto il profilo delle tempistiche per ottenerlo e delle condizioni e agevolazioni che, con la segnalazione, eventualmente possono venir meno da parte degli operatori finanziari, e gli oneri maggiori sostenuti per il deterioramento del rating del segnalato.

Lo Studio Legale Pitruzzella assiste persone fisiche e società che sono state ingiustamente inserite nella centrale rischi sia per ottenere la cancellazione sia per ottenere il risarcimento dei danni subiti da tale illegittima segnalazione.