Molti dipendenti pubblici non sanno che le rispettive Amministrazioni per le quali prestano attività lavorativa operano una trattenuta del 2,5% sull’80% della propria retribuzione che è illegittima e, in quanto tale, deve essere rimborsata.

Per comprendere appieno chi ha diritto a richiedere questo tipo di rimborso si osserva che, sino al 31.12.2000, la trattenuta del 2,5% veniva applicata a tutti i dipendenti pubblici perché, normativamente, prevista per il regime di TFS (Trattamento di fine servizio).

Nel 1999, viene stabilito il passaggio da TFS a TFR per tuti i dipendenti pubblici assunti, invece, a partire dal 31.12.2000.

In questo modo, ovviamente, si sono venute a creare diverse categorie di dipendenti pubblici:

1) quelli assunti prima del 31.12.2000, per i quali, essendo in regime di TFS, è legittima l’applicazione del contributo del 2,5% sulla retribuzione a carico del lavoratore;

2) quelli che pur avendo diritto all’originario TFS hanno optato per il TFR e, quindi, le proprie competenze di fine rapporto vengono regolate con una prima quota secondo la previgente disciplina del TFS e con una seconda quota secondo la normativa del TFR;

3) quelli assunti dopo il 31.12.2000, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per i quali – valendo la regola generale prevista, dall’art. 2120 c.c., in materia di TFR, – l’applicazione della trattenuta del 2,5% è, assolutamente, illegittima.

Tra le tre categorie di lavoratori, quindi, quella che ha subito, sicuramente, un’evidente ingiustizia è la n. 3 perché il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita, posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20/12/1999 e, pertanto, non può concorrere a formare il fonfo un’aliquota a carico del dipendente.

Al riguardo, si osserva che la Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2012 ha dichiarato l’illegittimità della trattenuta del 2,5% sulla retribuzione osservando che il prelievo è da ritenersi irragionevole sia perché non collegato con la qualità e quantità del lavoro prestato, sia perché, a parità di retribuzione, determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro. Il giudice delle leggi ha, quindi, sentenziato che la disposizione impugnata viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Ma non solo.

Numerose sono, oggi, le sentenze di merito di diversi Tribunali d’Italia che, sulla base di quanto disposto dalla Corte Costituzionale, hanno riconosciuto ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31.12.2000 l’illegittimità della trattenuta del 2,5% ed il diritto al rimborso delle somme ingiustamente versate.

Lo Studio Legale Pitruzzella ha, già, avviato diverse azioni giudiziali per far accertare, nei confronti di numerosi dipendenti pubblici, l’illegittimità del prelievo del 2,5%, nonché per far riconoscere agli stessi il loro diritto al rimborso di quanto, indebitamente, decurtato dalle Pubbliche Amministrazioni negli ultimi cinque anni.

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