I Giudici amministrativi della Toscana hanno accolto il ricorso di un titolare di una sala scommesse avverso il distanziometro comunale. I fatti: a seguito della presentazione di una SCIA per un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, da artigianale a commerciale, l’Ufficio Edilizia di un Comune della Toscana notificava all’istante un provvedimento di sospensione dei lavori richiedendo chiarimenti in ordine, tra gli altri, alla compatibilità della destinazione a centro scommesse con quanto stabilito dal Comune circa l’incompatibilità di attività di sale giochi e similari poste nel raggio di mt. 500 dalla localizzazioni di luoghi di aggregazione sociale tipo verde attrezzato e per il tempo libero, aree per impianti sportivi etc.

Il ricorrente evidenziava che il centro scommesse, in base al percorso pedonale più breve, si trovava ad una distanza superiore a 500 mt. dai luoghi ritenuti sensibili e, inoltre, come gli spazi a verde non possano essere qualificati come luoghi sensibili.

Nonostante ciò, il Comune condizionava la prosecuzione dei lavori alla circostanza che per l’immobile venisse mantenuta una destinazione commerciale generica.

La decisione: Il TAR Toscana accoglieva il ricorso del titolare della sala scommesse dichiarando l’illegittimità del provvedimento impugnato “non risultando che, nella misurazione della distanza di 500 metri fissata dalla legge, si sia tenuto conto della necessità che il percorso sia determinato nel senso che il cammino pedonale avvenga in condizioni di sicurezza alla luce delle disposizioni del codice della strada.”.

La distanza indicata dal Comune, per avere un senso ed essere efficace, deve essere reale e non puramente virtuale attribuendo all’espressione raggio di 500 metri un significato riferito alla distanza reale tra due luoghi, calcolata in base al percorso più breve.