Alcuni dirigenti medici presentano ricorso con cui chiedono, avendo svolto il servizio di pronta disponibilità anche nei giorni festivi, il riconoscimento del diritto alla fruizione del riposo compensativo, il risarcimento per il mancato godimento dello stesso e la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

La Corte di Cassazione conferma il principio per cui il servizio di reperibilità «passiva» non può essere equiparato al lavoro effettivo, motivo per cui «dalla prestazione del servizio non deriva, quale effetto automatico, il diritto del dipendente a fruire del riposo compensativo, rimesso invece alla sua scelta discrezionale». Pertanto, il datore di lavoro è obbligato a concedere la giornata di riposo compensativo solo qualora il dipendente ne abbia fatto espressa richiesta.

Gli Ermellini ritengono, invece, fondata la censura relativa all’esclusione del diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione del riposo settimanale nei casi di reperibilità attiva, basandosi su un consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché l’interesse del lavoratore leso dell’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicchè la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno».

Corte di Cassazione, sez. Lav., ord. 14 giugno 2017, n. 14770.

 



La diffusione a macchia d’olio avvenuta negli ultimi anni ha portato ad un primo, timido, tentativo di legislazione in materia costituito dal Regolamento ENAC del 16 luglio 2015 sui SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

Sul punto, Paolo Marras, presidente di Assorpas, rispondendo a tutte le critiche intervenute all’indomani dell’emanazione del suddetto regolamento, affermava che “Chi contesta questa norma parte da un vizio di fondo, cioè che ieri tutto fosse concesso ed oggi tutto è negato. Al contrario, ieri era tutto negato ed oggi tutto è concesso, a patto di essere in grado di dimostrare di possedere alcuni requisiti.”.

Prima dell’emanazione del regolamento, era, difatti, vietato utilizzare droni per le riprese durante i matrimoni o i concerti, vi erano solo alcune, a volte doverose, eccezioni con riguardo alle forze dell’ordine che li hanno utilizzati durante lo svolgimenti di alcune indagini o per scovare coltivazioni di marijuana.

Prima del luglio 2015, dunque, la materia era disciplinata dal Codice della Navigazione, a mente del quale solo chi era in possesso di una licenza di tipo aeronautico poteva svolgere lavoro aereo: difficilmente un fotoamatore o un fotografo professionista, che realizzava le riprese video ad eventi, era in possesso di un brevetto di volo.

L’Enac, parlando del fenomeno di chi si è avvalso dei droni per trarne profitto, ha più volte ribadito che si era in presenza di “una zona grigia che sfociava nell’illegalità”.

Nel dettaglio, il nuovo regolamento distingue, essenzialmente, tra operazioni critiche e non critiche: definisce le prime, quelle operazioni che prevedono un sorvolo di aree congestionate, di infrastrutture industriali o di zone affollate che potrebbero causare difficoltà nel recupero dell’apparecchio in caso di avaria o danni a cose e persone. Tali operazioni sono consentite ad un raggio massimo di 500 metri di distanza dal pilota ed a non più di 150 metri di altezza.

Le operazioni non critiche sono quelle che si svolgono in aree agricole o disabitate, dove non c’è rischio per cose o persone e dove non dovrebbero sussistere difficoltà di recupero del velivolo. In questo caso non si può volare a più di 70 m di altezza e non si possono superare i 200 metri di distanza dal mezzo a pilotaggio remoto.

In entrambi i casi il pilota deve mantenere sempre il contatto visivo con il proprio aeromobile e non può volare a meno di 5 km di distanza da aeroporti o dalle c.d. No Fly Zone.

Il vero spartiacque è segnato, però, dalla distinzione di peso: se il drone supera i 25 kg cambia tutto.

Nel caso di droni di peso inferiore a 25 kg l’operatore deve presentare un’autocertificazione per attestare di possedere tutti i requisiti di volo richiesti, se il drone supera i 25 kg di peso la certificazione del mezzo aereo deve essere rilasciata dall’Enac, insieme ad un’autorizzazione per l’operatore. Per le operazioni critiche serve l’autorizzazione dell’Enac anche nel caso di droni che pesino meno di 25 kg.

Per poter pilotare un drone servono almeno 18 anni e si deve dimostrare di conoscere le regole dell’aria: basta un attestato di volo civile o sportivo. Servirà, però, un certificato medico di tipo aeronautico: non basta una visita medica sportiva e basta una lieve disabilità per essere esclusi dal business.

E’ necessaria anche un’assicurazione: non bastano le precedenti assicurazioni già stipulate, si devono rifare tutti i contratti in forza del nuovo regolamento poiché le polizze che non esigono la documentazione della certificazione dovranno essere ritrattate.

Non mancano le criticità: il regolamento stabilisce che il drone, per avere la certificazione dell’ente ed essere autorizzato a volare, deve aver fatto dei test ma mancano strutture appositamente dedicate.

Per quanto riguarda la scuola per piloti basta un corso di volo convenzionale ma nella pratica il pilota deve formarsi su un modello di drone specifico: l’operatore sarà costretto a pilotare sempre lo stesso drone o dovranno nascere tante scuole quanti sono i modelli disponibili in commercio?

Le lacune non finiscono qui: manca una definizione di manuale di volo, di manuale delle operazioni, degli obblighi di sicurezza.

Al momento, dunque, sono stati trattati i punti salienti per limitare un’attività in continua proliferazione ma la strada per rendere la normativa esauriente è ancora lunga e tortuosa.

Il vero problema dell’utilizzo dei droni è quello della privacy: questi dispositivi possono effettuare foto, registrare audio e video e questo aspetto non è stato preso in considerazione dal nuovo regolamento che dovrebbe porvi una maggior attenzione.

Il pilota potrà effettuare riprese private e pubblicare il tutto sui social Network a patto che ciò non leda la privacy altrui, ma senza un limite legislativamente imposto questo limite rischia di divenire molto arbitrario e labile.

Ai droni strizzano l’occhio anche i grandi colossi dello shopping online: Amazon ha siglato un accordo con la Federal Aviation degli USA per consegne super rapide. Il programma si chiama Amazon Prime Air e l’azienda di Seattle sta già pensando di espandere questo programma ad altri paesi.

In Italia siamo ben lontani da queste chance di utilizzo dei droni. Sicuramente il regolamento dell’Enac segna un passo in avanti in una legislazione carente che si basava solamente sul Codice della navigazione. E’ pur sempre un regolamento lacunoso che merita ulteriori approfondimenti, lasciando scoperti numerosi punti nevralgici.