Secondo il quadro normativo e giurisprudenziale europeo, ciascuna etichetta di olio di oliva deve contenere, obbligatoriamente, una serie di indicazioni quali, per citarne solo alcune, la denominazione di vendita; la designazione dell’origine; l’informazione sulla categoria di olio; le condizioni particolari di conservazione; la dichiarazione nutrizionale.

È bene sapere che, in base al tipo di olio che si produce, le denominazioni di vendita ammesse dalla legge sono quattro e precisamente: 1) olio extra vergine di oliva, vale a dire l’olio d’oliva, di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici; 2) olio di oliva vergine, ovvero olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici;  3) olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini, intendendo con tale dicitura l’olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive; 4) olio di sansa di oliva e, quindi, l’olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive.

Per quanto concerne, in particolare, la designazione d’origine, con essa s’intende l’indicazione della provenienza delle olive e l’indicazione dello Stato in cui è situato il frantoio che le ha molite.

Altra indicazione obbligatoria, tra quelle indicate sopra, sono le condizioni particolari di conservazione che hanno lo scopo di fornire al consumatore alcune precauzioni utili per garantire l’integrità del prodotto.

L’indicazione della tabella nutrizionale, invece, può essere omessa solo nel caso in cui la cessione degli oli avviene senza l’intervento di intermediari, quindi da parte del fabbricante di piccole quantità al consumatore o alle strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

E’ molto importante indicare, inoltre, il lotto di produzione o la provenienza delle olive sempre nel rispetto di quanto impone la normativa specifica.

Giova, comunque, evidenziare che le informazioni da inserire nell’etichetta dell’olio non si esauriscono a quelle sinora sottolineate, perché oltre a quelle da indicare obbligatoriamente nell’etichettatura, ci sono, poi, quelle facoltative che possono essere inserite a discrezione del produttore.   

Per questo motivo è importante farsi assistere da un esperto prima di avventurarsi nella vendita del proprio olio. Ed infatti, l’assenza totale di etichette o la carenza di alcune informazioni nelle etichette può comportare per il venditore l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nonché, in alcuni casi, il sequestro del prodotto stesso.

Lo Studio Legale Pitruzzella si occupa di Diritto Agroalimentare e fornisce, pertanto, consulenza specializzata in materia sia ai privati che alle imprese. Per chiarimenti o per maggiori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo info.studiolegalepitruzzella@gmail.com o contattare lo studio al numero 0916256508.