Il TAR Campania ha precisato che l’amministrazione non può assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati.

Ed infatti, quanto all’ambito del potere regolamentare riservato alle amministrazioni in tema di accesso, occorre precisare che l’art. 24 della legge n. 241/1990, comma 2, nel prevedere che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1, non attribuisce ad esse il potere di introdurre nuovi casi di esclusione dall’accesso, ma le abilita ad individuare quelle categorie di documenti da esse formati o comunque detenuti da ricondurre alle categorie previste in generale al comma 1.

Al riguardo i limiti tassativi al diritto di accesso sono sanciti in modo vincolante solo dalla legge e dai regolamenti governativi e comportano l’esclusione dall’accesso in funzione dell’esigenza di salvaguardare valori di rilievo costituzionale o comunque meritevoli di particolare protezione.

Di qui consegue che il potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione resta circoscritto, in tema di esclusione, alle categorie già previste in linea generale dal comma 1, mentre i limiti particolari che possono essere individuati tramite regolamento dalle singole amministrazioni possono esser imposti con l’obiettivo di contemperare l’interesse alla conoscenza, con le esigenze di speditezza dei pubblici poteri, e di contemperamento di eventuali contrapposti e confliggenti interessi anche attraverso il sistema del differimento.

(T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 10 marzo 2017, n. 1395)