L’ASL n. 3 di Genova, sulla base di un parere del Ministero della Salute, aveva escluso la possibilità per i medici ammessi in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di ricoprire incarichi nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale.

In particolare il Ministero, sulla base della previsione di cui all’art. 25 dell’ACN, ha rilevato l’incompatibilità tra la frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale.

Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso innanzi al TAR da alcuni medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale in soprannumero e senza borsa di studio  

I Giudici Amministrativi evidenziano che l’art. 25 dell’ACN alla lett. k) prevede una ipotesi di incompatibilità nel caso in cui il professionista “sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui al d.lgs. 17 agosto 1999 n.368 e successive modifiche ed integrazioni”.

Sulla base di tale previsione che, nella sua assolutezza, non distingue tra i medici ammessi alla frequenza del corso che usufruiscono di borsa di studio e quelli ammessi in soprannumero che di tale beneficio non godono, il Ministero ha affermato l’incompatibilità tra la frequenza del corso e gli incarichi di specialistica ambulatoriale.

Tuttavia, la tesi sostenuta dal Ministero non è corretta.

Ed infatti, i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

Il tenore della norma è chiaro nello stabilire una generale compatibilità tra la frequenza del corso in soprannumero e lo svolgimento di attività libero professionale. La previsione della compatibilità è riferita, infatti, non già alla attività professionale per sé considerata ma alla possibilità di conflitto tra lo svolgimento dell’attività professionale e gli obblighi formativi che la partecipazione al corso di formazione comporta. In questo senso, pertanto, l’incompatibilità dovrà essere sempre vagliata caso per caso in ragione delle diverse modalità di svolgimento del corso e dell’attività libero professionale onde non è possibile stabilire a priori una rigida incompatibilità tra il corso e l’attività libero professionale. Chiarito il dettato della norma occorre rilevare come la previsione di cui all’ACN 17 dicembre 2015, ove interpretata nel senso di riferirsi indistintamente a tutti i partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale e non esclusivamente ai corsisti titolari di borsa di studio confligge con il disposto della norma trascritta, in quanto istituisce una ipotesi di incompatibilità generale e astratta.

(T.A.R. Liguria, sez. II, 22 marzo 2017, n. 236).