Secondo l’art. 2, comma 1, della legge 475/1968, come modificato dal d.l. n. 1/2012, “Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.

In sostanza i pareri dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ordine provinciale dei farmacisti sulla istituzione e localizzazione di nuove farmacie devono essere obbligatoriamente acquisiti dal Comune, anche se dallo stesso non necessariamente recepiti e che pertanto il provvedimento comunale istitutivo di nuova sede farmaceutica che sia stato adottato in assenza della previa acquisizione dei pareri non vincolanti dell’ASL e dell’Ordine territorialmente competenti, deve ritenersi illegittimo.

(Cons. Stato, sez. III, 30 maggio 2017, n. 2557)