Con la Sentenza n. 753/2017, depositata in data 23 marzo 2017, il Giudice di Pace di Palermo è tornato a pronunciarsi in materia di regolarità del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento.

Nel caso di specie la ricorrente lamentava l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, per omessa notifica dei verbali di contestazione, costituendo, la cartella, il primo atto attraverso il quale avere conoscenza della pretesa sanzionatoria.

Preme, inoltre, rilevare che l’attività relativa alla comunicazione dei verbali, ovvero raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale il destinatario avrebbe dovuto essere avvisato, è stata compiuta da un soggetto privato e non tramite il servizio “universale” Poste Italiane.

Ebbene, l’agente notificatore, dopo aver dato atto dell’assenza del destinatario e degli altri soggetti abilitati alla consegna dell’atto, nonché del deposito dell’atto presso la Casa Comunale di Palermo e dell’affissione dell’avviso di deposito presso la porta dell’abitazione, per spedire la raccomandata con avviso di ricevimento in cui veniva comunicato il rispetto delle formalità previste dalla legge, si è avvalso di un agenzia di recapito privata.

La sentenza in esame appare quanto mai interessante.

In essa si rappresenta, infatti, che in assenza di un procedimento notificatorio regolarmente eseguito in ordine ai predetti verbali, non formandosi alcun valido titolo esecutivo, questi non possono costituire oggetto di iscrizione a ruolo.

Occorre, preliminarmente, precisare che, secondo un consolidato orientamento della Giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all’art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

Difatti, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti”.

Sulla questione sono, inoltre, intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabilendo il principio secondo cui “sono da considerare giuridicamente inesistenti le notifiche delle multe fatte da società private di recapito alle quali il Comune ha affidato il servizio di consegna di atti giudiziari.”.

Quindi, le notifiche eseguite da tali soggetti sono equiparate all’omessa notificazione, pertanto, l’effetto giuridico è l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta.

Ne consegue che le società private possono, quindi, svolgere, nell’interesse della P.A., operazioni preliminari e prodromiche come, ad esempio la predisposizione dei plichi e la consegna all’ufficio postale, ma non attività successive che presuppongono, per altro, una potestà certificatoria, conferita dalla legge solamente a soggetti espressamente legittimati.

Per questi motivi, il Giudice di Pace di Palermo, accogliendo il ricorso della ricorrente avverso la Cartella di Pagamento emessa da Riscossione Sicilia S.p.A, ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo relativa ai verbali in oggetto, ha annullato per l’effetto la sanzione pecuniaria amministrativa e ha condannando il Comune di Palermo al rimborso delle spese legali.