I numerosi rischi legati al funzionamento di dispositivi automatici hanno reso necessaria, fin dal giugno 1989, tramite la normativa nazionale UNI 8612, una regolamentazione dell’articolata disciplina riguardante le macchine ad apertura/chiusura automatizzata. 

Con l’intento di ridurre quanto più possibile i pericoli in astratto derivanti dall’utilizzo di tali impianti e, nel contempo, incrementarne il livello di sicurezza, sono state introdotte, a partire dall’agosto del 2002, due differenti e più dettagliate norme: la prima, EN 12453, incentrata sui requisiti necessari alla sicurezza nell’uso dei cancelli; la seconda, EN 12445, attinente, invece, ai metodi di prova che, applicati a porte e cancelli motorizzati, siano in grado di assicurare la conformità della macchina ai parametri istituiti dalla EN 12453.  

Tuttavia, pur configurandosi come appendice ed esplicazione vera e propria della Direttiva Macchine (89/392/CEE) che, recepita in Italia con il DPR 459/96, rappresenta il punto di riferimento in materia di sistemi automatizzati e di prevenzione dei rischi connessi al loro funzionamento, le nuove norme non sono da considerarsi strettamente obbligatorie.

Trattandosi, infatti, di norme c.d. volontarie, il mancato rispetto delle stesse non determina l’insorgere di sanzioni, al contrario di quanto accade nel caso in cui siano disattese le prescrizioni delle direttive comunitarie, ovvero la Direttiva Macchine (89/392/CEE) e successive modifiche, recepita in Italia con il DPR 459/96 ed in vigore dal 21/09/96 e la Direttiva Prodotti da Costruzione (89/106/CEE)

Alle direttive che regolamentano la disciplina relativa a porte e cancelli automatizzati si aggiungono quelle applicabili ai componenti degli stessi, ovvero la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/336/CEE), recepita dalla normativa nazionale con D.lgs. 476/92, modificato dal D.lgs. 615/96, la Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE), recepita in Italia tramite la legge 791/77 e in seguito modificata a mezzo del d.lgs. 626/96 e la Direttiva R&TTE (99/5/CE) relativa ad apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazione, recepita in Italia con D.lgs. 269/01.

Tutto ciò premesso, va innanzi tutto sottolineato come la Direttiva Macchine, su cui si impernia la regolamentazione dei macchinari a chiusura e apertura automatica, preveda, l’obbligo per il produttore, l’importatore o chiunque commerci l’impianto all’interno del mercato comunitario, di apporvi, in modo che sia facilmente visibile, il marchio indelebile CE.

Un solo marchio CE sarà sufficiente ad attestarne la conformità a tutte le direttive applicabili al prodotto, qualora lo stesso ricada nel campo di più direttive.

Pur non sussistendo, in virtù dell’irretroattività della Direttiva di cui sopra, alcun obbligo di adeguamento dei macchinari preesistenti e già funzionanti prima della sua entrata in vigore (21 settembre 1996), eventuali significative modifiche ad essi apportate in seguito a tale data – non comprendenti la manutenzione sia ordinaria che straordinaria – fanno sì che l’impianto rientri nell’ambito di applicazione della direttiva medesima. 

Oltre alla marchiatura obbligatoria, è bene ricordare che sul macchinario possono essere apposti anche i c.d. “marchi di qualità” (IMQ, Nemko, ICIM fra i più noti) che, in quanto tali, contribuiscono a costituire ulteriore garanzia sia in termini qualitativi che di sicurezza, seppur sulla base di parametri stabiliti e verificati da enti indipendenti.

Sul costruttore della macchina, a cui è parificato il venditore/installatore della stessa, non grava, tuttavia, il solo obbligo di applicare il marchio CE sulla chiusura motorizzata (nonché il nome del fabbricante e il suo indirizzo, l’indicazione della serie – con eventuale numero distintivo – e del tipo e l’anno di costruzione, secondo i dettami dell’allegato I del DPR 459/96), bensì anche quello di provvedere alla realizzazione del fascicolo tecnico. 

Il fascicolo tecnico, da conservare e rendere disponibile in caso di controlli nei 10 anni seguenti alla data di fabbricazione dell’impianto, si configura come un insieme di documenti che comprende il disegno complessivo del macchinario e lo schema elettrico di comando e di potenza, la disamina dei possibili rischi derivanti dal suo funzionamento, i manuali di installazione e manutenzione dell’impianto nonché quelli tecnici dei singoli componenti (da elencare singolarmente), le istruzioni e le avvertenze generali per la sicurezza del macchinario, il suo registro di manutenzione e la dichiarazione CE di conformità. 

Una copia del manuale di istruzioni, del registro di manutenzione e della dichiarazione di conformità dovrà essere obbligatoriamente consegnata anche all’utilizzatore.

Circa la dichiarazione di conformità è bene fare alcune precisazioni.

Si tratta, in particolare, del documento tramite cui l’installatore, apponendo la propria firma, si assume la responsabilità di dichiarare la conformità della porta o cancello automatico ai requisiti prescritti dalle tre direttive Macchine (98/37/CE), Compatibilità Elettromagnetica (89/336/CE) e Bassa Tensione (73/23/CE), nonché dalle loro successive modifiche. 

Secondo quanto disposto dall’art. 1667 c.c. in materia di contratto d’appalto – come tale deve, infatti, essere qualificato il rapporto contrattuale intercorrente fra installatore e utilizzatore – qualora l’opera risulti difforme o viziata, entro i due anni decorrenti dal giorno della consegna, il cliente potrà agire in giudizio contro l’installatore.

La responsabilità per danno da prodotto difettoso si prescrive, invece, in 10 anni, decorrenti dalla data di fabbricazione del macchinario.

A fronte di quanto affermato appare, quindi, senz’altro consigliabile che l’installatore-costruttore stipuli un contratto di assicurazione che trasferisca i rischi derivanti da eventuali incidenti cagionati da propria colpa ad una compagnia assicurativa.  

In questa sede si ritiene, infine, necessaria la disamina dell’aspetto relativo alla manutenzione dei macchinari automatici, al fine di chiarire i maggiori dubbi in merito.

E’ bene, innanzi tutto, evidenziare come dalla mancata esistenza di una legge che preveda la manutenzione obbligatoria delle chiusure automatizzate derivi il fatto che la stessa sia effettuata solo su richiesta dell’utilizzatore, il quale sarà, quindi, responsabile dell’eventuale mancata ottemperanza di quanto prescritto dal costruttore nel piano di manutenzione, ossia dall’installatore, al momento dell’assemblaggio della macchina. 

Gli interventi di manutenzione, atti ad accertare la conformità del macchinario ai canoni inizialmente fissati e a garantirne il corretto ed efficiente utilizzo, dovranno essere eseguiti da personale qualificato e avvalendosi di componenti idonei e rispondenti alle caratteristiche e ai parametri normativamente previsti.

La manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria, non comporta l’applicazione della Direttiva Macchine qualora l’impianto automatico sia stato prodotto e installato in data precedente al 21 settembre 1996.

Come si è già precedentemente accennato, tuttavia, modifiche rilevanti del prodotto, in quanto considerate ed equiparate alla costruzione di una nuova macchina, determineranno l’applicazione del DPR 459/96.

In tali circostanze, dunque, compito del manutentore sarà quello di comunicare al proprietario dell’impianto del rischio di incorrere in sanzioni civili e penali qualora non rispetti le prescrizioni di legge.

Ogni intervento eseguito sul macchinario dovrà, infatti, essere preceduto dall’adeguamento dello stesso ai requisiti essenziali di sicurezza previsti.

A far data dall’11 novembre 2005, inoltre, la legge 62/2005, modificativa del d.lgs. 626/94 ha previsto per i datori di lavoro l’obbligo di adeguare i propri macchinari ai requisiti minimi di sicurezza.