L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata introdotta dalla Legge n.662/1996 e disciplinata dal D.Lgs. n.446/1997, il cui art. 2 pone come presupposto dell’imposta “l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

Come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del maggio 2001, l’IRAP è un’imposta di carattere reale e non un’imposta sul reddito poiché il legislatore ha individuato come indice della capacità contributiva, il valore aggiunto derivante dall’attività autonomamente organizzata ovvero la nuova ricchezza scaturente dalla singola unità produttiva.

A seguito della sentenza della Suprema Consulta, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha emesso, in materia di IRAP, numerose sentenze che hanno definito le linee di confine in ordine all’assoggettabilità di tale tributo da parte dei medici.

Più precisamente, secondo l’Organo Giurisdizionale, il lavoratore è soggetto ad IRAP quando svolge “un’attività autonomamente organizzata”, vale a dire, quando l’attività viene effettuata attraverso un’organizzazione dotata di quel minimo di autonomia tale da accrescere la capacità produttiva del contribuente stesso.

L’espressione “autonomamente organizzata”, quale connotato indefettibile dell’attività abituale tassabile, è da interpretare, secondo la Corte di Cassazione, necessariamente in senso oggettivo e, pertanto, nelle ipotesi in cui questo presupposto manchi si avrà la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa.

Sulla base dell’ interpretazione giurisprudenziale, nella maggior parte dei casi, l’IRAP non è dovuta dai medici che svolgono la libera professione sia in forma autonoma (per esempio i medici convenzionati col S.S.N.) sia in forma dipendente (come ad esempio i medici che esercitano, al di fuori dell’orario di servizio ma nelle medesime strutture sanitarie del datore di lavoro, attività intramoenia).

Per quanto riguarda, in particolare, l’attività libero professionale intramuraria, si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 662 del 1996, l’esercizio di tale attività è equiparabile al rapporto di lavoro dipendente. La predetta assimilazione è stata, inoltre, ribadita dal D.M. del Ministero della Sanità del 21.02.1997 e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 362/1997, n. 69 del 25 marzo 1999 e n. 83 del 28 settembre 2001.

Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate “l’attività libero professionale completa e migliora l’attività istituzionale pubblica delle ASL e delle Aziende Ospedaliere verso la collettività: l’Azienda consente e sostiene, quindi, l’attività libero professionale e con esso il diritto alla salute”.

Se così è, come non è lecito dubitare, i soggetti passivi dell’IRAP sono, soltanto, le Aziende Sanitarie e le Aziende ospedaliere e non di certo i medici dipendenti esercenti attività libero professionale intramoenia. Depone in tal senso la natura dell’imposta che, per definizione, è volta a colpire le attività produttive (ed in tal caso l’attività produttiva è solo quella posta in essere dall’Azienda sanitaria).

Ciò significa che dal compenso in senso proprio del medico non possono essere detratti ulteriori costi tra cui quelli di ordine tributario come l’IRAP, in quanto quest’ultimi sono già ricompresi nella tariffa complessiva pagata dall’utente.

Tra l’altro non si può fare a meno di sottolineare che l’esclusione del medico ospedaliero dall’IRAP  va confermata anche dalle circostanze che: a) i beni strumentali appartengono alla struttura che ne detrae il relativo costo; b) i fattori capitali del professionista risultano essere assenti; c) l’apporto lavorativo di terzi è connesso alla complessità della prestazione sanitaria erogata; d) le prestazioni dei professionisti vengono corrisposte dall’Azienda Ospedaliera; e) il professionista non è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza; f) il medico non è il dominus del fattore strumentale organizzativo.

Non esistono, poi, disposizioni normative o ministeriali che autorizzano o giustificano il riaddebito successivo verso il personale medico dipendente in quanto, si ribadisce, il soggetto passivo di tale imposta è solo il soggetto che eroga i compensi.

Ne discende, pertanto, che ogni eventuale trattenuta operata dalle ASP o dalle Aziende Ospedaliere, a titolo di IRAP, sui compensi maturati dal medico esercente attività libero professionale intramurarria deve ritenersi illegittima. Un simile comportamento non trova alcuna giustificazione nelle previsioni normative disciplinanti l’attività professionale intramuraria.

Per completezza, giova osservare che la determinazione della quota di compenso spettante al medico esercente attività intramoenia deve essere stabilita in apposito Regolamento Aziendale, aggiornato sentite le Organizzazioni Sindacali dei medici, le quali, devono concordare con l’Amministrazione la percentuale di spettanza dei medici sulle somme introitate da quest’ultima in relazione all’attività esercitata. Solo in presenza di una clausola di traslazione all’interno dell’accordo integrativo aziendale, l’onere economico dell’IRAP potrebbe essere trasferito a carico dei medici. In caso contrario, vale a dire se il regolamento Aziendale non esiste o non prevede alcunché in ordine alla c.d. traslazione dell’IRAP, ogni trattenuta, operata dalle Aziende Sanitarie unilateralmente, a titolo di imposta regionale sulle attività produttive è illegittima, con conseguente diritto del medico ad ottenere la restituzione delle somme.

Nel 2016 vi sono state varie pronunce sull’argomento, fra cui vi è un’importante sentenza della Corte di Cassazione la quale ha affermato che il reddito inerente l’ALPI è assimilabile al reddito da lavoro dipendente, e che il soggetto passivo dell’IRAP è solo l’ASL la quale, non potendo sopportare costi per l’ALPI, deve determinare le tariffe del servizio e così traslare gli oneri dell’imposta sui pazienti e non sui medici (cfr. Cass., sez. Lav., 13 gennaio 2016, n. 360).

In considerazione delle riflessioni su esposte, il medico che svolge attività libero professionale intramuraria potrà attivarsi per richiedere il rimborso dell’IRAP illegittimamente trattenuta dall’Azienda sanitaria per la quale lavora.

La procedura volta al recupero delle somme trattenute a titolo di IRAP è molto lineare: occorrerà, adire il giudice del lavoro, depositando apposito ricorso volto a chiedere ed ottenere la declaratoria di illegittimità della trattenuta stipendiale effettuata dall’Azienda Sanitaria o Ospedaliera sulla quota di tariffa spettante in relazione all’esercizio di attività professionale “intramoenia” per una somma corrispondente all’importo IRAP, pagata dalla stessa Azienda in relazione alla predetta attività.

Il medico che ha intenzione di attivare la procedura di rimborso IRAP potrà contattare lo Studio Legale Pitruzzella allo: 0916256508 oppure inviare una email all’indirizzo di posta elettronica avv.pitruzzelladomenico@gmail.com.