Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 4924/2016 si è pronunciato sulla qualifica da attribuire alle prestazioni rese dai medici in regime di attività libero-professionale “intramoenia”.

In particolare, l’appellante Regione sosteneva che tali prestazioni sarebbero rese dal SSN con la propria organizzazione e che, quindi, sarebbe stato legittimo imporre in aggiunta all’utente anche un ticket.

Ad avviso delle Amministrazioni appellanti “le prestazioni sanitarie intra moenia non costituirebbero esercizio di un’attività libero professionale, ma, piuttosto, rappresenterebbero una particolare modalità di espletamento dello stesso servizio pubblico, anzi un servizio ulteriore, il che giustificherebbe razionalmente e socialmente l’imposizione di un ticket a titolo di “partecipazione dell’utente alla spesa sanitaria” in aggiunta alla tariffa.”.

I Giudici di Palazzo Spada non hanno accolto la tesi dell’Amministrazione in quanto le prestazioni sanitarie assoggettabili al pagamento di un ticket sono soltanto quelle ricomprese nei LEA garantiti dal SSN a tutti i cittadini.

L’attività libero professionale svolta intramoenia, invece, non integra l’erogazione di prestazioni rientranti nei LEA (quali individuati dal DPCM 29 novembre 2001), restando, al contrario, nell’ambito di una attività svolta in qualità di libero professionista dal medico con particolari vincoli e modalità organizzative.