Importanti novità in materia di semplificazione e concentrazione dei regimi amministrativi sono state introdotte dal d.lgs. 126 del 30 giugno 2016 il quale, tra le novità, ha introdotto la c.d. “Scia unica”, modificando il vecchio regime previsto dagli artt. 18 e 19 della l. 241/1990.

Il decreto legislativo sulla Scia è formato da 4 articoli: l’articolo 1 sulla Libertà di iniziativa privata, l’articolo 2 contenente Informazioni a cittadini ed imprese e l’articolo 4 che reca le norme transitorie e di attuazione. Il nucleo centrale del decreto è l’articolo 3, il quale contiene al proprio interno tutte le modifiche alla legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Si deve subito segnalare che, come esplicitato dallo stesso articolo 1, il nuovo decreto Scia non contiene l’intera riforma della materia, bensì reca solo la disciplina generale applicabile ai procedimenti per attività private soggette a Scia e rimanda a successivi decreti l’individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, quelle soggette a Scia e quelle in silenzio assenso.

Con il nuovo regime della Scia Unica si prevede la possibilità di presentare un’unica segnalazione certificata anche per quelle attività che, con l’abrogato regime, necessitavano di più segnalazioni.

A tale scopo è stato istituito anche uno sportello unico, nella maggior parte dei casi telematico, che riceverà il nuovo atto e si occuperà poi di interrogare gli uffici competenti per le diverse segnalazioni. Nel caso in cui l’attività oggetto di Scia sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza per la quale viene rilasciata la ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis.

A mente del riformato articolo 18 l. 241/1990, al dichiarante verrà consegnata una ricevuta, anche telematica, con la data di deposito, la quale farà decorrere il termine di 60 giorni (30 in materia edilizia) entro il quale l’ufficio competente potrà chiedere chiarimenti o proporre opposizione od, eventualmente, per la formazione del silenzio assenso.

Se la ricevuta contiene tutte le informazioni prescritte dall’art. 8 della l. n. 241/1990 (l’amministrazione competente; l’oggetto del procedimento promosso; l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; nei procedimenti ad istanza di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della summenzionata legge.

Anche per la formazione del silenzio – assenso valgono i termini di ricevimento della domanda del privato.

La decorrenza dei termini previsti dall’articolo 19 e la formazione del silenzio assenso di cui al successivo articolo 20, non escludono, secondo il nuovo comma 2-bis dell’articolo 21 l. n. 241/1990, non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la Scia o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

La data di protocollazione dell’istanza non può in ogni caso essere diversa da quella di effettiva presentazione dell’istanza, data dalla quale le istanza, segnalazioni o comunicazioni iniziano a produrre effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

Proprio nell’ottica della semplificazione, il decreto delegato prevede che tutti i comuni e gli enti locali si dotino del c.d. Modello unico, predisposto dall’ANCI, già diffuso sotto forma di fac-simile,  che deve essere pubblicato sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni competenti.

La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti costituisce un illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio del soggetto responsabile, con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi lavorativi.

Sempre nell’ottica della semplificazione e della concentrazione dei regimi amministrativi è stato previsto che sul sito istituzionale dell’ente locale siano elencati, in modo chiaro e completo, tutti i documenti richiesti in sede di Scia, pena la stessa sanzione comminata per la mancata pubblicazione del modello unico.

L’amministrazione successivamente non potrà richiedere documenti ulteriori rispetto a quelli indicati, bensì solo integrazioni e/o precisazioni qualora gli stessi risultino incompleti od incongruenti con l’oggetto della Scia.

Il decreto legislativo assegnava come termine ultimo per il completamento della riforma lo scorso 1 Gennaio, termine entro il quale: a) la Conferenza Unificata avrebbe dovuto adottare dei moduli unificati e standardizzati per definire esaustivamente, per ogni tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanza, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare; b) tutti gli enti locali avrebbero dovuto dotarsi dello sportello unico telematico.

In caso di inerzia in merito alla pubblicazione, anche su segnalazione del cittadino, le regioni assegnano un termine congruo per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano misure sostitutive.